Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione Culturale denominata: “L.A.C. – Laboratorio Architettura Contemporanea”
E’ costituita a Mantova l’Associazione Culturale denominata “L.A.C. – Laboratorio Architettura Contemporanea” come libera associazione di fatto, aconfessionale, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma di legge e dello Statuto che segue.
L’Associazione ha sede a Mantova, via Chiassi, 71, ed ha durata a tempo indeterminato. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città. L’Associazione può costituirsi in più Sezioni, anche in altre località, in Italia ed all’estero.
Sono presenti i seguenti Soci Fondatori:
Il Presidente pro-tempore eletto dall’Assemblea è Vittorio Longheu
STATUTO
Art. 1 L’Associazione non ha fini di lucro. E’ vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposti dalla legge.
Art. 2 L’Associazione “L.A.C.” si pone come Scopo Statutario e Attività Istituzionale:
Art. 3 L’Associazione “L.A.C.” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività ed in particolare:
Art. 4 Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle stesse.
Art. 5 Per essere ammessi a socio è necessario essere maggiorenni e presentare domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, recapito telefonico, e-mail personale; dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
E’ compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.
Art. 6 I soci hanno diritto di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee; è espressamente esclusa la figura del socio temporaneo.
Art. 7 I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale; è prevista l’intrasmissibilità (tranne che in caso di morte) e non rivalutabilità della quota associativa.
Art. 8 I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.
Art. 9 Gli organi dell’Associazione sono: (a) L’Assemblea dei Soci; (b) Il Consiglio Direttivo; (c) Il Presidente; (d) Il Segretario;
Art. 10 L’Assemblea sovrana dei soci è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci, ma mai più di due, purché munito di regolare delega scritta.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso esposto in sede e/o mediante e-mail, almeno dieci giorni prima della riunione, contenenti i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea.
Art. 11 L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno. Essa, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, rimangono a disposizione sul sito web dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.
Art. 12 L’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.
Art. 13 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2352, secondo comma, del Codice Civile.
Art. 14 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette, eletti dall’Assemblea Ordinaria fra i soci; tale Consiglio resta in carica per due anni ed è rieleggibile.
I soci fondatori nominati nell’atto costitutivo fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti.
Per il periodo iniziale di un anno il Consiglio Direttivo sarà composto unicamente dai soci fondatori nominati nell’atto costitutivo. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
Art. 15 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo:
Ai componenti del Consiglio Direttivo non viene riconosciuto alcun rimborso spese per l’opera da loro prestata.
Art. 16 Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l’Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione; resta in carica due anni ed è rieleggibile.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
Art. 17 Il segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri e resta in carica 2 anni. Il segretario svolge le seguenti funzioni: tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, cura la eventuale redazione del bilancio, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’Associazione.
Art. 18 Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
Art. 19 Le somme versate per la tessera sociale (quota di iscrizione) e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.
Art. 20 Il rendiconto economico finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.
Art. 21 Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.
Art. 22 In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.